Legge di bilancio 2018 – STIPENDI – cosa cambia

LEGGE DI BILANCIO 2018 – STIPENDI – COSA CAMBIA – Per effetto di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, dal prossimo 1° luglio non sarà più possibile pagare al dipendente lo stipendio direttamente in contatti, ma sarà necessario utilizzare strumenti alternativi oppure affidarsi a banche e/o poste. La legge di bilancio stabilisce a chiare lettere che i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per “rapporto di lavoro” rilevante ai sensi della menzionata disposizione, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Viene precisato, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Il divieto e i nuovi obblighi, invece, non troveranno applicazione nei rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), ai rapporti di lavoro domestico (legge n. 339/1958), né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Le modalità di pagamento ammesse

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;b) strumenti di pagamento elettronico;c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In quest’ultimo caso, l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento previsto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.