Non paga l’Iva, assolto dal Tribunale di Firenze
Il giudice ha riconosciuto le ragioni di un imprenditore che non ha pagato l’iva per un’illiquidità non volontaria
Scritto da Yahoo! Finanza | Yahoo! Finanza – mar 18 set 2012
Una sentenza recente, ma che in Italia fa già epoca: è quella del 10 agosto 2012, emessa dal Tribunale di Firenze, che costituisce anche un precedente anomalo, di cui molti, per diversi motivi avranno timore. La corte fiorentina ha infatti assolto un imprenditore edile, che, non potendo incassare i crediti dai suoi clienti, non aveva pagato l’Iva.
La mancanza di liquidità da parte dei suoi clienti-creditori, insomma, lo condizionò e lo mise in condizione materiale di non poter pagare quanto gli toccava. Nessun dolo insomma, né mancanza di volontà nell’adempiere ai doveri con il fisco: il tribunale ha riconosciuto la sua impossibilità di adempiere all’onere. E quindi lo ha ritenuto non perseguibile penalmente.
La vicenda parte 5 anni fa quando l’imprenditore non versò 176mila euro di Iva.
Successivamente, il giudice per le indagini preliminari, emise un decreto penale di condanna da 7.500 euro nel gennaio 2011 a cui il contribuente si oppose. Fatto ricorso, ha avuto ragione.
Il gup, Paola Belsito, ascoltata la testimonianza dell’imputato prima, e valutate anche le prove documentali prodotte dalla difesa, ha riconosciuto le motivazioni dell’uomo in quanto la sua ditta, che stava svolgendo un lavoro di alto livello a Firenze, si era ritrovata a corto di liquidi non avendo la società cliente onorato i pagamenti.
A causa di condizioni pregresse non positive, ecco l’impossibilità di pagare, dovendo in primis onorare stipendi di dipendenti e fornitori. Dopo il mancato pagamento, l’uomo aveva raggiunto un accordo con l’Agenzia delle entrate, ottenendo la rateizzazione della cartella esattoriale, che sta puntualmente pagando, vedendo però lievitare la cifra, a causa di sanzioni e interessi.
Ma anche su questo ultimo aspetto ci potrebbe essere battaglia, se, mancando l’impossibilità materiale di pagare all’epoca, fosse possibile decurtare almeno le sanzioni. La sentenza pesa, per le motivazioni in merito all’assoluzione, in quanto la carenza dell’elemento psicologico, ovvero la volontarietà dell’omissione, pesa in ambito penale, a differenza dell’ambito tributario.
La volontarietà, nel caso contingente, non sussiste, poiché era la congiuntura, e il mancato pagamento, a provocare l’illiquidità.